Indirizzi di posta elettronica del Comune di Canneto sull’Oglio
Per l’invio telematico al Comune di Canneto sull’Oglio di comunicazioni, istanze e dichiarazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna (ricevute opponibili a terzi) è necessario utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cannetosulloglio.mn@legalmail.it
Tale casella riceve email provenienti esclusivamente da indirizzi PEC
Per l’invio di istanze e dichiarazioni con posta elettronica ordinaria, invece, può essere utilizzato l’indirizzo emailprotocollo@comune.canneto.mn.it.
Presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica
Le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del DPR 445/2000, possono essere inviate anche per fax (non dalle altre PA) e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, hanno piena validità e non richiedono ulteriori invii di originali cartacei.
Nel caso di presentazione telematica di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ad uno degli indirizzi di posta elettronica del Comune di Canneto sull’Oglio sopra indicati, in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), esse sono valide:
1) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata (comma 1, lettera a) dotate di certificato valido rilasciato da un certificatore accreditato;
2) se l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o altri strumenti informatici messi a disposizione dell’Amministrazione che consentano l’individuazione certa del soggetto richiedente o dichiarante;
3) se trasmesse dall’istante o dichiarante mediante la propria casella PEC alla PEC del Comune, purchè le relative credenziali d’accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato;
4) se si tratta di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse secondo le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000: copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scanner) dell’istanza o dichiarazione sottoscritta dall’istante o dichiarante con allegata copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scanner) del documento d’identità in corso di validità .
Nel caso il documento di identità fosse scaduto, esso può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. L’interessato deve dichiararlo in calce alla fotocopia del documento (DPR 445/2000, art.45, comma 3).
La stessa modalità vale per l’invio/presentazione della delega su supporto cartaceo a commercialista o professionista: la scansione della delega sottoscritta con firma autografa deve essere sempre accompagnata dalla scansione della carta di identità del titolare dell’istanza o della dichiarazione inviata/presentata.
Ai fini del procedimento amministrativo, le comunicazioni, istanze e dichiarazioni ricevute, che nella modalità di formazione o trasmissione non siano conformi alla normativa vigente saranno accettate e registrate al protocollo con eventuale richiesta di regolarizzazione da parte del Responsabile di procedimento.
Formato dei documenti per l’invio
Le comunicazioni, istanze e dichiarazioni inviate tramite posta elettronica, o, per dimensioni non trasmissibili, presentate su supporto digitale (es. CD, DVD,…), devono essere in uno dei formati previsti di seguito:
PDF, PDF/A, TIFF (con risoluzione di 200 dpi, ad esempio per le immagini a toni di grigio o a colori) e comunque non superiore a 300 dpi (ad esempio per le immagini in bianco e nero), JPG, OOXML, ODF; XML, TXT.
I formati di compressione, es: ZIP, RAR, 7-ZIP, ACE, ecc. non sono accettati.
Trasmissione di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni
La trasmissione di documenti tra le PA avviene, ai sensi dell’art. 47 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), tramite l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. Le comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo quando ne sia verificata la provenienza. A tale fine, esse sono valide se
1) sono sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata;
2) sono dotate di segnatura di protocollo;
3) sono trasmesse via PEC.
Pagina aggiornata il 24/03/2023