PEC e criteri di invio telematico

PEC e criteri di invio telematico

Indirizzi di posta elettronica del Comune di Canneto sull’Oglio

Per l’invio telematico al Comune di Canneto sull’Oglio di comunicazioni, istanze e dichiarazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna (ricevute opponibili a terzi) è necessario utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cannetosulloglio.mn@legalmail.it
Tale casella riceve email provenienti esclusivamente da indirizzi PEC
Per l’invio di istanze e dichiarazioni con posta elettronica ordinaria, invece, può essere utilizzato l’indirizzo emailprotocollo@comune.canneto.mn.it.

Presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica

Le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del DPR 445/2000, possono essere inviate anche per fax (non dalle altre PA) e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, hanno piena validità e non richiedono ulteriori invii di originali cartacei.

Nel caso di presentazione telematica di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ad uno degli indirizzi di posta elettronica del Comune di Canneto sull’Oglio sopra indicati, in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), esse sono valide:

1) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata (comma 1, lettera a) dotate di certificato valido rilasciato da un certificatore accreditato;

2) se l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o altri strumenti informatici messi a disposizione dell’Amministrazione che consentano l’individuazione certa del soggetto richiedente o dichiarante;

3) se trasmesse dall’istante o dichiarante mediante la propria casella PEC alla PEC del Comune, purchè le relative credenziali d’accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato;

4) se si tratta di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse secondo le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000: copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scanner) dell’istanza o dichiarazione sottoscritta dall’istante o dichiarante con allegata copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scanner) del documento d’identità in corso di validità.

Nel caso il documento di identità fosse scaduto, esso può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. L’interessato deve dichiararlo in calce alla fotocopia del documento (DPR 445/2000, art.45, comma 3).

La stessa modalità vale per l’invio/presentazione della delega su supporto cartaceo a commercialista o professionista: la scansione della delega sottoscritta con firma autografa deve essere sempre accompagnata dalla scansione della carta di identità del titolare dell’istanza o della dichiarazione inviata/presentata.

Ai fini del procedimento amministrativo, le comunicazioni, istanze e dichiarazioni ricevute, che nella modalità di formazione o trasmissione non siano conformi alla normativa vigente saranno accettate e registrate al protocollo con eventuale richiesta di regolarizzazione da parte del Responsabile di procedimento.

Formato dei documenti per l’invio

Le comunicazioni, istanze e dichiarazioni inviate tramite posta elettronica, o, per dimensioni non trasmissibili, presentate su supporto digitale (es. CD, DVD,…), devono essere in uno dei formati previsti di seguito:

PDF, PDF/A, TIFF (con risoluzione di 200 dpi, ad esempio per le immagini a toni di grigio o a colori) e comunque non superiore a 300 dpi (ad esempio per le immagini in bianco e nero), JPG, OOXML, ODF; XML, TXT.

I formati di compressione, es: ZIP, RAR, 7-ZIP, ACE, ecc. non sono accettati.

Trasmissione di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni

La trasmissione di documenti tra le PA avviene, ai sensi dell’art. 47 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), tramite l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. Le comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo quando ne sia verificata la provenienza. A tale fine, esse sono valide se

1) sono sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata;

2) sono dotate di segnatura di protocollo;

3) sono trasmesse via PEC.

Pagina aggiornata il 24/03/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto